Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone,  degli  animali  e  dell'ambiente  e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare  esche  e  bocconi  avvelenati  o  contenenti  sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e  metalli  o  materiale esplodente;  e'  vietato,  altresi',  la  detenzione,  l'utilizzo   e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da  poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. 
					     
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					     Le operazioni di 
derattizzazione e disinfestazione, eseguite  da imprese specializzate, sono effettuate  con  modalita'  tali  da  non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre  specie  animali  non bersaglio e sono pubblicizzate  dalle  stesse  ditte  tramite  avvisi esposti nelle zone interessate con almeno  cinque  giorni  lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del  responsabile del trattamento, la durata  del  trattamento  e  l'indicazione  delle sostanze utilizzate. 
					     
                         Al termine delle operazioni di cui al comma  3  il  responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.